Dentro quasi tutte le email di marketing che ricevi c’è un’immagine che non vedrai mai. È larga un pixel, è trasparente, e serve a una cosa sola: far sapere a chi ha mandato l’email che tu l’hai aperta.
Il Garante per la privacy ha deciso che quel pixel è la stessa cosa di un cookie. E chi lo usa ha tempo fino al 29 ottobre 2026 per mettersi in regola.
Cosa ha deciso il Garante, in parole semplici
Il provvedimento è il numero 284 del 17 aprile 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile. Da lì partono sei mesi di tempo, e scadono il 29 ottobre.
Il ragionamento è questo. Quando apri un’email, quel pixel invisibile fa partire una richiesta verso il server di chi te l’ha mandata. In quel momento chi ha spedito viene a sapere che hai aperto, da che indirizzo di rete, con che dispositivo, a che ora, e quante volte hai riaperto.
Per ottenere quelle informazioni, il pixel entra nel tuo dispositivo. E qui scatta la regola: l’articolo 122 del Codice Privacy, quello che da anni governa i cookie, dice che per accedere al dispositivo di una persona serve il suo consenso.
Non è una legge nuova. È la stessa legge di sempre, applicata a una cosa che tutti facevano senza pensarci.
Cosa cambia in pratica
Il punto che fa più lavoro è proprio quello nel riquadro verde: le due scelte devono restare separate. Non si può dire a una persona «se vuoi la newsletter ti devi far tracciare». Deve poter ricevere le email e rifiutare il pixel, e deve poter cambiare idea dopo.
Le quattro cose da fare
1. Guarda cosa fa davvero il tuo programma di invio. Quasi tutti tracciano le aperture di default, e quasi nessuno se ne ricorda. Entra nelle impostazioni e scrivi su un foglio cosa è acceso: aperture, clic, geolocalizzazione, dispositivo.
2. Separa il consenso nel modulo di iscrizione. Una casella per ricevere le email, una seconda, distinta e non precompilata, per il tracciamento. Se oggi hai una casella sola, va sdoppiata.
3. Aggiorna l’informativa. Deve dire che usi il pixel, cosa raccoglie, per quanto tempo lo conservi e come si fa a dire di no. In parole che si capiscono, non in un paragrafo scritto per non essere letto.
4. Decidi cosa fare con chi è già iscritto. È la domanda difficile, e la risposta dipende da come hai raccolto quei contatti: se il consenso che hai non copriva il tracciamento, quel tracciamento dal 29 ottobre non lo puoi più fare. La strada normale è chiedere di nuovo, con una email che spiega cosa cambia.
La cosa che quasi nessuno ha capito
Se spegni il tracciamento delle aperture, il tasso di apertura smette di esistere. E questa, da dove stiamo noi, è quasi una buona notizia.
Il tasso di apertura è da anni un numero gonfiato: i sistemi di protezione della posta aprono le email al posto delle persone, per nascondere chi le legge davvero. Un’apertura su tre, in certe liste, non è mai successa. Le decisioni prese su quel numero sono decisioni prese su un’illusione.
Se stai costruendo i flussi automatici, i quattro da cui partire sono questi.
I numeri che restano sono quelli veri: quanti hanno cliccato, quanti hanno comprato, quanto ha fatturato quell’invio. Sono sempre stati gli unici che contavano.
| se guardavi | guarda |
|---|---|
| tasso di apertura | clic sui collegamenti |
| «quanti hanno visto l’email» | quanti hanno comprato dopo l’email |
| orario migliore secondo le aperture | orario migliore secondo i clic |
| test dell’oggetto sulle aperture | test dell’oggetto sui clic e sul fatturato |
Da quando conta davvero
Il 29 ottobre non è una data in cui scatta una multa automatica. È la data entro cui le informative, i moduli di consenso e gli strumenti di invio devono essere allineati. Da lì in poi, un tracciamento senza consenso è un trattamento senza base giuridica, con tutto quello che ne consegue se qualcuno lo segnala.
Se mandi email di marketing e non sai da dove cominciare, l’ordine è quello di sopra: prima guarda cosa è acceso, poi sistema il modulo, poi l’informativa, e per ultimo decidi cosa fare con la lista che hai già.
Questo articolo spiega cosa prevede il provvedimento del Garante e non sostituisce un parere legale.



